Art. 1 — Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intendono per:

  • a)'Comitati': il Comitato di solidarieta' per le vittime dei reati di tipo mafioso, di seguito denominato 'Comitato di solidarieta' antimafia' e il Comitato di solidarieta' per le vittime dell'estorsione e dell'usura, di seguito denominato 'Comitato di solidarieta' antiracket e antiusura';
  • b)'Commissari': il Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso e il Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura;
  • c)'Fondo': il Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011;
  • d)'Consap': la concessionaria servizi assicurativi pubblici - s.p.a., costituita ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359;
  • e)'elargizione': la somma di denaro corrisposta a titolo di contributo al ristoro del danno subito da soggetti danneggiati da attivita' estorsive prevista dall'articolo 1 della legge 23 febbraio 1999, n. 44;
  • f)'mutuo': il mutuo senza interessi a favore delle vittime dell'usura previsto dall'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108.

Testo vigente dal 9 aprile 2014

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2014-02-19;60~art1 · fonte del testo