Art. 25 — Adozione del decreto

La concessione dell'elargizione e del mutuo e' adottata immediatamente dopo la deliberazione del Comitato di solidarieta' antiracket e antiusura, con decreto motivato, dal Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, che ne da' contestuale comunicazione al prefetto e, per il tramite di quest'ultimo, all'interessato e al pubblico ministero competente. La concessione della provvisionale e' adottata, con le stesse modalita', entro il termine di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44. Il decreto e', altresi', trasmesso a Consap per gli adempimenti previsti dalla concessione di cui all'articolo 6.

Testo vigente dal 9 aprile 2014

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2014-02-19;60~art25 · fonte del testo