Art. 14 — Revoca e riforma

La deliberazione di accoglimento della domanda e' revocata con deliberazione del Comitato di solidarieta' antimafia:

  • a)qualora, a seguito di specifico giudizio di revisione, la sentenza di condanna di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 dicembre 1999, n. 512 sia stata revocata con decisione passata in giudicato;
  • b)qualora, in sede di definizione dell'impugnativa della sentenza civile di liquidazione del danno, ovvero della sentenza di condanna al pagamento della provvisionale, sia venuto meno il titolo al risarcimento concesso. La deliberazione di accoglimento della domanda e' riformata con deliberazione del Comitato di solidarieta' antimafia qualora, in sede di definizione delle impugnative di cui al comma 1, lettera b), sia stato modificato l'ammontare del risarcimento dovuto. Ai fini di quanto previsto al comma 2, la cancelleria del giudice competente per i giudizi ivi indicati avvisa il Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso dei fatti rilevanti per l'adozione della deliberazione di revoca o di riforma. Per la comunicazione dei provvedimenti di revoca o di riforma si osservano le disposizioni di cui all'articolo 13.

Testo vigente dal 9 aprile 2014

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2014-02-19;60~art14 · fonte del testo