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Miscellanea
Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'agricoltura e convitto annesso in Solcio di Lesa e contestuale soppressione dello stesso istituto e convitto annesso in Trino Vercellese
Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1988, n. 596
- Aggiornato al
- 28 luglio 1989
- Articoli
- 26
- Art. 1A decorrere dall'anno scolastico 1987-88 e' soppresso l'istituto professionale di Stato…
- Art. 2Il patrimonio e le dotazioni del predetto istituto per l'agricoltura di Solcio di Lesa…
- Art. 3Il predetto istituto ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle…
- Art. 4Le sezioni sono di durata variabile da due a tre anni in relazione alle esigenze…
- Art. 5Con deliberazione del consiglio di istituto, sottoposta all'approvazione del competente…
- Art. 6Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno stabiliti i profili…
- Art. 7L'istituto puo' avere scuole coordinate anche in altri comuni, costituendo, ognuna di…
- Art. 8L'istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti…
- Art. 9Nelle sezioni dell'istituto professionale indicate nel precedente art. 3 si impartiscono…
- Art. 10Alle scuole professionali dell'istituto possono accedere i licenziati dalla scuola media.
- Art. 11Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono…
- Art. 12Le commissioni di esami sono costituite da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti…
- Art. 13Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite…
- Art. 14L'istituto e' dotato di personalita' giuridica e di autonomia amministrativa, ed e'…
- Art. 15Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'istituto e' affidato a due…
- Art. 16Il consiglio di istituto dura in carica tre anni. Quando ricorrono le condizioni previste…
- Art. 17A capo dell'istituto e' un preside. Egli promuove e coordina le attivita' di istituto e…
- Art. 18Il posto di preside e' conferito mediante pubblico concorso, per titoli e per esami, alle…
- Art. 19Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede: 1) con un contributo del Ministero…
- Art. 20Il regime normale degli alunni e' l'internato. Possono tuttavia essere ammessi alunni…
- Art. 21Gli istitutori e il personale ausiliario addetto al convitto sono considerati alla…
- Art. 22I convittori sono tenuti al pagamento di una retta, la cui misura e' fissata, anno per…
- Art. 23La retta e' pagata in rate anticipate, la scadenza delle rate e' stabilita dal consiglio…
- Art. 24La famiglia dell'alunno convittore e' tenuta ad effettuare presso l'istituto un deposito…
- Art. 25Per la disciplina generale del convitto e per quella particolare dei convittori, sono…
- Art. 26Per quanto riguarda gli oneri degli enti locali, previsti dall'art. 91, lettera f), del…
