La retta e' pagata in rate anticipate, la scadenza delle rate e' stabilita dal consiglio di istituto. Non e' consentita la restituzione di quote di rette gia' pagate, salvo il caso che l'alunno debba abbandonare l'istituto per ragioni di salute. In caso di passaggio del convittore ad altro istituto, sara' opportuno effettuare conguaglio delle rette tra gli istituti interessati.

Testo vigente dal 28 luglio 1989

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-01-25;596~art23 · fonte del testo