Gli istitutori e il personale ausiliario addetto al convitto sono considerati alla diretta dipendenza dell'istitutore incaricato della vigilanza generale del convitto. Per l'assolvimento delle mansioni spettantigli, all'istitutore con funzioni di coordinatore della vigilanza puo' essere concesso alloggio gratuito nell'istituto per se' e la propria famiglia.

Testo vigente dal 28 luglio 1989

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-01-25;596~art21 · fonte del testo