Per ciascuna lite pendente e' redatta una distinta domanda ed effettuato un separato versamento. La domanda di definizione della lite e' redatta in carta libera, secondo lo schema indicativo allegato al presente regolamento, e consegnata o spedita, in plico senza busta raccomandato senza avviso di ricevimento, entro il 15 dicembre 1994, all'ufficio tributario che ha emanato il provvedimento oggetto della controversia. Copia, anche fotostatica, della domanda e' allegata all'originale. L'attestazione di pagamento, ovvero una copia della distinta di versamento di cui agli articoli 4 e 5, e' allegata alla domanda di definizione della lite presentata dal contribuente nella quale sono riportati gli estremi del versamento.

Testo vigente dal 26 ottobre 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-09-28;591~art3 · fonte del testo