Il valore della lite e' calcolato tenendo conto dell'imposta o della maggiore imposta relativa all'imponibile o al maggior imponibile accertato, delle pene pecuniarie, delle soprattasse e degli interessi risultanti dagli atti indicati nell'art. 1, comma 1, per la parte di detti importi che hanno formato oggetto di ricorso. Il valore della lite e' determinato con riferimento a ciascun atto impugnato, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati; qualora l'atto impugnato si riferisca anche all'imposta sull'incremento di valore degli immobili la relativa lite si definisce autonomamente.

Testo vigente dal 26 ottobre 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-09-28;591~art2 · fonte del testo