Possono formare oggetto di definizione ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538, le liti fiscali, concernenti l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni e ogni altro atto di imposizione, pendenti, alla data del 18 settembre 1994, dinanzi alla commissione tributaria di primo grado anche a seguito di rinvio da parte di altro organo giudicante. Si intendono pendenti, ai fini della definizione, le liti fiscali per le quali non e' intervenuto, alla data del 18 settembre 1994, il deposito in segreteria del dispositivo della decisione ai sensi dell'art. 20, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636.

Testo vigente dal 26 ottobre 1994

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-09-28;591~art1 · fonte del testo