Art. 7 — Cumulo di incarichi

Gli avvocati e procuratori dello Stato non possono svolgere contemporaneamente piu' di un incarico a carattere continuativo, intendendosi per tale quello che richieda un impegno a cadenza almeno settimanale, ne' piu' di un incarico continuativo ed uno periodico. La designazione e l'autorizzazione per gli incarichi continuativi non possono avere durata superiore a due anni; alla scadenza di tale periodo devono essere nuovamente sottoposte all'esame del Consiglio degli avvocati e dei procuratori dello Stato e dell'Avvocato generale per eventuale rinnovo. Non sono considerati incarichi continuativi quelli di partecipazione ad organi giurisdizionali, di insegnamento, di studio e di ricerca.

Testo vigente dal 25 gennaio 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-12-31;584~art7 · fonte del testo