Art. 10 — Norma transitoria
Salvo quanto stabilito dagli articoli 7, comma 2, e 8, le disposizioni del presente regolamento non si applicano agli incarichi gia' conferiti o autorizzati alla data della sua entrata in vigore. Le disposizioni degli articoli 7, comma 1, e 8, comma 5, primo periodo, si applicano anche agli incarichi considerati nel comma 1 a far tempo dalla prima scadenza biennale dell'incarico conferito, prevista dall'art. 7, comma 2.
Testo vigente dal 25 gennaio 1994
