Art. 4 — Cumulo di incarichi

I magistrati amministrativi possono svolgere un solo incarico che comporti attivita' di carattere continuativo. Al fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 1 non si tiene conto degli incarichi di partecipazione ad organi giurisdizionali, degli incarichi di insegnamento, di studio e di ricerca, e degli incarichi di collaborazione istituzionale che non importino comunque un rilevante impegno di lavoro.

Testo vigente dal 19 ottobre 1993

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-10-06;418~art4 · fonte del testo