Art. 4 — Cumulo di incarichi
I magistrati amministrativi possono svolgere un solo incarico che comporti attivita' di carattere continuativo. Al fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 1 non si tiene conto degli incarichi di partecipazione ad organi giurisdizionali, degli incarichi di insegnamento, di studio e di ricerca, e degli incarichi di collaborazione istituzionale che non importino comunque un rilevante impegno di lavoro.
Testo vigente dal 19 ottobre 1993
