Art. 5 — Incarichi vietati
Gli avvocati e i procuratori dello Stato designati o autorizzati allo svolgimento degli incarichi previsti dal presente regolamento hanno il dovere di curare che ogni attivita' sia svolta in modo che non arrechi pregiudizio alla loro posizione, alle loro funzioni e al prestigio dell'Avvocatura dello Stato. In ogni caso sono vietati incarichi non confacenti al decoro e alla dignita' degli avvocati e procuratori dello Stato. Fatte salve le incompatibilita' espressamente sancite da norme di legge, sono vietati agli avvocati e procuratori dello Stato:
- a)incarichi di consulenza o collaborazione svolti in favore di soggetti privati;
- b)partecipazione a commissioni di collaudo;
- c)partecipazione a commissioni di gara, di aggiudicazione o comunque attinenti a procedure finalizzate alla scelta del contraente o del concessionario;
- d)partecipazione a commissioni o comitati di vigilanza sull'esecuzione di piani, programmi, interventi, finanziamenti;
- e)partecipazione a consigli di amministrazione o ad organi con poteri di gestione, esclusi i casi di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), ed esclusa la partecipazione gratuita a organi di enti con finalita' culturali, scientifiche, sportive, di beneficenza, di volontariato o altri organismi con finalita' non di lucro;
- f)partecipazione a collegi sindacali o di revisori dei conti, salvi casi espressamente previsti da leggi dello Stato, quelli di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), ed esclusa la partecipazione gratuita ad organi di enti con finalita' culturali, scientifiche, sportive, di beneficenza, di volontariato o altri organismi con finalita' non di lucro.
Testo vigente dal 25 gennaio 1994
