Art. 3 — Incarichi consentiti

Sono consentiti agli avvocati e procuratori dello Stato:

  • a)incarichi presso la Presidenza della Repubblica, il Parlamento, la Corte costituzionale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri, altri organi di rilevanza costituzionale;
  • b)incarichi di consulenza e collaborazione con organi regionali e con enti che sono ammessi ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato;
  • c)cariche e incarichi presso autorita' amministrative indipendenti, ovvero presso soggetti, enti e istituzioni che svolgono compiti di alta amministrazione e di garanzia;
  • d)incarichi presso enti e organismi internazionali o sovranazionali;
  • e)incarichi di insegnamento di livello universitario o post-universitario, ovvero incarichi di analoga rilevanza presso pubbliche amministrazioni;
  • f)incarichi di studio, di ricerca, di collaborazione scientifica o culturale;
  • g)funzioni di giudice unico o di componente di collegi giudicanti, nonche' funzioni inquirenti o requirenti nell'ambito della giustizia sportiva;
  • h)funzioni di presidente o di componente, designato dal soggetto pubblico, di collegi arbitrali in controversie in cui almeno una delle parti sia un soggetto pubblico;
  • i)incarichi previsti da leggi con specifico riferimento agli avvocati e procuratori dello Stato in genere;
  • l)altri incarichi previsti da leggi dello Stato il cui conferimento sia giustificato da particolari e motivate esigenze di garanzia;
  • m)incarichi di temporanea o straordinaria sostituzione di organi elettivi degli enti locali e degli organi ordinari di amministrazione di enti pubblici, con funzione di garanzia. Gli incarichi di cui al comma 1 possono essere attribuiti anche su indicazione nominativa dell'amministrazione richiedente, in base a motivate ragioni, previo consenso dell'avvocato o procuratore dello Stato interessato. La chiamata nominativa e' comunque esclusa per gli incarichi di presidente e di componente di collegi arbitrali, salvo che la designazione provenga dal presidente del tribunale civile ovvero da concorde indicazione delle parti o degli altri arbitri, nonche' per gli incarichi in commissioni di concorso, commissioni di disciplina e similari.

Testo vigente dal 25 gennaio 1994

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-12-31;584~art3 · fonte del testo