Art. 1 — Ambito di applicazione
Il presente regolamento, emanato in attuazione dell'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, disciplina gli incarichi non compresi nei compiti e nei doveri d'ufficio degli avvocati e procuratori dello Stato, salve le attivita' che costituiscono espressione della solidarieta' sociale o delle liberta' e dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione.
Testo vigente dal 25 gennaio 1994
