Il provvedimento di nomina del giudice del registro e' comunicato tempestivamente al conservatore dell'ufficio. Qualora il capoluogo di provincia non sia sede di tribunale, la vigilanza di cui all'art. 8, comma 2, della legge n. 580, e' esercitata da un giudice delegato dal presidente del tribunale nel cui circondario si trova il comune nel quale ha sede la camera di commercio. In caso di accorpamento delle circoscrizioni territoriali di piu' camere di commercio, la vigilanza e' esercitata dal giudice delegato dal presidente del tribunale nel cui circondario si trova il comune nel quale ha sede la camera di commercio derivante dall'accorpamento.

Testo vigente dal 3 febbraio 1996

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-12-07;581~art4 · fonte del testo