Il ricorso avverso il decreto del giudice, emesso ai sensi dell'art. 2191 del codice civile, e' proposto, entro quindici giorni dalla comunicazione effettuata dal cancelliere, al tribunale del capoluogo della provincia alla quale appartiene l'ufficio, a norma dell'art. 2192 del codice civile. Il decreto del tribunale che ordina la cancellazione o il decreto del giudice del registro non gravato da ricorso e' comunicato, senza indugio, a cura del cancelliere, all'interessato e all'ufficio, ed e' iscritto entro due giorni dalla comunicazione.

Testo vigente dal 3 febbraio 1996

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-12-07;581~art17 · fonte del testo