Art. 19 — Annotazione di impresa artigiana
La domanda di iscrizione delle imprese artigiane, l'iscrizione, e le successive denunce di modifica e di cessazione nell'albo delle imprese artigiane sono comunicate (( entro quindici giorni all'ufficio dalla commissione provinciale per l'artigianato.)) L'ufficio provvede, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge n. 580, ad eseguire le relative annotazioni nella sezione speciale del registro.
Testo vigente dal 2 maggio 1996
