La domanda di iscrizione delle imprese artigiane, l'iscrizione, e le successive denunce di modifica e di cessazione nell'albo delle imprese artigiane sono comunicate (( entro quindici giorni all'ufficio dalla commissione provinciale per l'artigianato.)) L'ufficio provvede, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge n. 580, ad eseguire le relative annotazioni nella sezione speciale del registro.

Testo vigente dal 2 maggio 1996

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 maggio 1996

Confronto con la versione in vigore dal 3 febbraio 1996 al 2 maggio 1996. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

La domanda di iscrizione delle imprese artigiane, l'iscrizione, e le successive denunce di modifica e di cessazione nell'albo delle imprese artigiane sono comunicate entro quindici giorni all'ufficio tolto: della aggiunto: dalla commissione provinciale per l'artigianato. L'ufficio provvede, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge n. 580, ad eseguire le relative annotazioni nella sezione speciale del registro.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-12-07;581~art19 · fonte del testo