Art. 4 — Imprese artigiane
L'ufficio del registro delle imprese che rileva nei confronti di imprese artigiane iscritte negli albi di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e annotate nella sezione speciale del registro delle imprese, una o piu' delle circostanze previste dall'articolo 2, comma 1, per le imprese individuali e dall'articolo 3, comma 1, per le societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, ne da' notizia, entro quindici giorni dall'avvenuta rilevazione, alla commissione provinciale dell'artigianato per gli adempimenti di competenza. La comunicazione di cui al comma 1 e' annotata nel registro delle imprese a cura del conservatore, con l'indicazione delle circostanze rilevate dall'ufficio. L'ufficio del registro delle imprese procede alla riscossione del diritto annuale, dei diritti di segreteria e delle eventuali sanzioni dovuti ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, con le modalita' previste dall'articolo 2, commi 5 e 6, per le imprese individuali e dall'articolo 3, comma 5, per le societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice. La determinazione di non procedere alla riscossione e' motivata con comunicazione al competente collegio dei revisori dei conti, di cui all'articolo 17 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
Testo vigente dal 4 ottobre 2004
