Art. 10 — Riacquisto della cittadinanza

Le dichiarazioni di riacquisto di cui agli articoli 13 e 17 della legge devono essere corredate della seguente documentazione:

  • a)atto di nascita rilasciato dal comune presso il quale detto atto risulta iscritto o trascritto;
  • b)documentazione da cui risulti il trascorso possesso della cittadinanza italiana;
  • c)documentazione relativa al possesso della cittadinanza straniera, ovvero allo status di apolidia;
  • d)certificato di situazione di famiglia o documentazione equipollente.

Testo vigente dal 4 gennaio 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-10-12;572~art10 · fonte del testo