Art. 1 — Ministro e Sottosegretari
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 14 gennaio 2009, n. 16.
Abrogato dal 28 marzo 2009
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 14 gennaio 2009, n. 16.
Abrogato dal 28 marzo 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2007
Confronto con la versione in vigore dal 7 maggio 2007 al 28 marzo 2009. 104 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Il Ministro dell'universita' e della ricerca, di seguito denominato: "Ministro" e' l'organo di direzione politica del Ministero dell'universita' e della ricerca, di seguito denominato: "Ministero", ed esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 14, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per lo svolgimento delle proprie funzioni di indirizzo politico-amministrativo, il Ministro si avvale degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 2, comma 2, nonche' degli organi indicati nell'allegata tabella. I Sottosegretari di Stato svolgono, in particolare, i compiti e le funzioni espressamente a loro delegati dal Ministro con proprio decreto.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 14 GENNAIO 2009, N. 16
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-02-13;57~art1 · fonte del testo
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