Art. 1 — Ministro e Sottosegretari
Provvedimento abrogato dal d.p.c.m. 4 aprile 2019, n. 48.
Abrogato dal 23 giugno 2019
Provvedimento abrogato dal d.p.c.m. 4 aprile 2019, n. 48.
Abrogato dal 23 giugno 2019
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2009
Confronto con la versione in vigore dal 13 marzo 2009 al 23 giugno 2019. 103 parole tolte, 12 parole aggiunte.
tolto: Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di seguito denominato «Ministro» e' l'organo di direzione politica del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di seguito denominato «Ministero» ed esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 14, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Per lo svolgimento delle proprie funzioni di indirizzo politico-amministrativo, il Ministro si avvale degli Uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 2, comma 2. I Sottosegretari di Stato svolgono, in particolare, i compiti e le funzioni espressamente a loro delegati dal Ministro con proprio decreto.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.C.M. 4 APRILE 2019, N. 48
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-01-14;16~art1 · fonte del testo
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