Art. 11 — Compensazioni
Provvedimento abrogato dal d.l. 28 marzo 2003, n. 49, convertito con modificazioni dalla l. 30 maggio 2003, n. 119.
Abrogato dal 31 maggio 2003
Provvedimento abrogato dal d.l. 28 marzo 2003, n. 49, convertito con modificazioni dalla l. 30 maggio 2003, n. 119.
Abrogato dal 31 maggio 2003
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2 versioni dal 1993
Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1993 al 31 maggio 2003. 338 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: I presidenti delle associazioni di produttori effettuano, nei termini e con le modalita' indicati dall'art. 5, comma 5, della legge n. 468/1992, la compensazione tra le maggiori e minori quantita' consegnate dai produttori associati titolari di quota. Qualora, effettuata la compensazione, risulti un quantitativo eccedente la totalita' dei quantitativi assegnati agli associati, il presidente, con apposita delibera, imputa il prelievo supplementare ai produttori che hanno superato la propria quota. Il predetto prelievo e' ripartito tra i produttori che hanno superato la quota in proporzione alla quantita' eccedente commercializzata da ciascuno. Le delibere di imputazione del prelievo supplementare devono essere trasmesse nei termini di cui all'art. 5, comma 6, della legge n. 468/1992, alle regioni ove hanno sede le associazioni, nonche' all'AIMA. Nel caso in cui le associazioni abbiano competenze interregionali le predette delibere devono essere trasmesse a tutte le regioni interessate. Le regioni ove hanno sede le associazioni svolgono entro il 31 ottobre di ciascun anno i necessari controlli sulle delibere al fine di verificare l'esattezza della compensazione effettuata e della imputazione del prelievo. Qualora dai predetti controlli emergano irregolarita' nella compensazione o nella imputazione del prelievo le regioni applicano la sanzione prevista dall'art. 11, comma 3, della legge n. 468/1992 e provvedono, ove del caso, al recupero del prelievo dovuto direttamente nei confronti del produttore, con le modalita' indicate nell'art. 7 della legge n. 468/1992. Le regioni provvedono a comunicare le accertate irregolarita' all'AIMA, che dispone la decadenza dell'associazione interessata dalla gestione unitaria delle quote con effetto dal periodo successivo e predispone conseguentemente i bollettini previsti nell'art. 4 della legge n. 468/1992. Le regioni devono far pervenire all'AIMA le comunicazioni di cui al comma 8 entro il 30 novembre di ciascun anno. Con successivo regolamento verranno dettati i criteri per l'applicazione della compensazione nazionale di cui all'art. 5, comma 12, della legge n. 468/1992, coordinando la compensazione medesima con le compensazioni a livello di associazione previste dal presente articolo, assicurando al contempo la conformita' del sistema con la vigente normativa comunitaria.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 MAGGIO 2003, N. 119
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-12-23;569~art11 · fonte del testo
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