[1]REGOLAMENTO CONCERENTE L'ORGANIZZAZIONE E LE PROCEDURE AMMINISTRATIVE DEL FONDO DI ROTAZIONE PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE COMUNITARIE, IN ESEXUZIONE DELL'ART. 8 DELLA LEGGE 16 APRILE 1987, N. 183.

[2]Art. 1. 1. Il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, istituito dalla legge 16 aprile 1987, n. 183, ha amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, e si configura in "Ispettorato generale per l'amministrazione del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie" come previsto dall'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396. 2. Il Fondo ha sede in Roma, presso il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.

Testo vigente dal 1 febbraio 1989

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-12-29;568~art1 · fonte del testo