Nell'ambito, nei limiti e sulla base dei criteri stabiliti dal presente decreto e dal decreto del Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13, e nel rispetto della peculiarita' dell'ordinamento universitario, sono demandati alla negoziazione decentrata a livello di ateneo le seguenti materie:

  • a)l'organizzazione del lavoro secondo criteri di produttivita' e di efficienza;
  • b)la programmazione dell'orario di servizio, l'articolazione dell'orario di lavoro nonche' le modalita' di accertamento del suo rispetto;
  • c)le proposte per la determinazione del fabbisogno e l'utilizzazione del lavoro straordinario;
  • d)l'individuazione delle misure per la sicurezza, la salubrita' dell'ambiente di lavoro, nonche' per l'utilizzazione delle strutture, dei locali e delle attrezzature;
  • e)la predisposizione dei progetti di produttivita' e l'individuazione dei destinatari dei relativi incentivi;
  • f)i programmi per la realizzazione di servizi sociali da mettere a disposizione del personale;
  • g)proposte per l'attuazione di pari opportunita' attraverso piani di azioni positive in favore delle lavoratrici;
  • h)le altre materie, anche relative al trattamento economico accessorio, espressamente demandate dal presente decreto o da specifiche norme alla negoziazione decentrata. Con la negoziazione decentrata a livello nazionale sulle materie indicate nel comma 1, possono essere definiti criteri e direttive intesi a conseguire uniformita' di conduzione e di risultati fra le diverse universita'.

Testo vigente dal 11 febbraio 1988

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-28;567~art2 · fonte del testo