Art. 5 — Convenzioni

Per le iniziative non gestite direttamente dalla scuola, la convenzione che ne costituisce strumento formale di attuazione prevede esplicitamente la durata massima della concessione in uso dei locali; le principali modalita' d'uso; i vincoli nell'uso dei locali e delle attrezzature da destinare esclusivamente alle finalita' dell'iniziativa; le misure da adottare in ordine alla vigilanza, alla sicurezza, all'igiene, nonche' alla salvaguardia dei beni patrimoniali e strumentali; il regime delle spese di pulizia dei locali e di altre spese connesse all'uso e al prolungamento dell'orario di apertura della scuola; il regime delle responsabilita' per danni correlati all'uso dei locali e allo svolgimento delle attivita'; la eventuale sospensione delle iniziative da parte del capo d'istituto ai sensi del comma 10 dell'art. 4. (( Alle associazioni studentesche si applicano le norme del codice civile sulle associazioni non riconosciute. L'associazione studentesca puo' costituirsi mediante deposito gratuito agli atti dell'Istituto del testo originale degli accordi di cui all'articolo 36 del codice civile. La rappresentanza dell'associazione e' conferita ad uno studente maggiorenne. )) Nelle iniziative in convenzione con associazioni studentesche la gestione delle attivita' e' svolta secondo le norme del diritto vigente che regolano le attivita' delle associazioni di diritto privato e le disposizioni contenute nelle convenzioni. La responsabilita' dell'ordinata gestione delle attivita' e della relativa vigilanza ricade sugli organi dell'associazione nominativamente individuati nella convenzione stessa, senza pregiudizio dei poteri di vigilanza ed intervento dell'autorita' scolastica e del personale della scuola. Analogamente sono disciplinate le iniziative in convenzione con associazioni dei genitori nella scuola dell'obbligo. L'amministrazione scolastica centrale e periferica puo' stipulare accordi quadro per lo svolgimento delle iniziative previste dal presente regolamento, ferma restando la liberta' delle singole istituzioni scolastiche di aderirvi o meno.

Testo vigente dal 18 giugno 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 giugno 1999

Confronto con la versione in vigore dal 5 novembre 1996 al 18 giugno 1999. 45 parole aggiunte.

… delle iniziative da parte del capo d'istituto ai sensi del comma 10 dell'art. 4. aggiunto: Alle associazioni studentesche si applicano le norme del codice civile sulle associazioni non riconosciute. L'associazione studentesca puo' costituirsi mediante deposito gratuito agli atti dell'Istituto del testo originale degli accordi di cui all'articolo 36 del codice civile. La rappresentanza dell'associazione e' conferita ad uno studente maggiorenne. Nelle iniziative in convenzione con associazioni studentesche la gestione delle attivita' e' svolta …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-10-10;567~art5 · fonte del testo