Art. 4 — Organizzazione e gestione

Le iniziative di cui al presente regolamento sono deliberate dal consiglio di circolo o di istituto che ne valuta la compatibilita' finanziaria e ((, sentito il collegio dei docenti,)) la coerenza con le finalita' formative dell'istituzione scolastica. Le iniziative complementari dell'iter formativo, che negli istituti o scuole di istruzione secondaria superiore possono essere proposte anche da gruppi di almeno 20 studenti e da associazioni studentesche, sono sottoposte al previo esame del collegio dei docenti per il necessario coordinamento con le attivita' curricolari e per l'eventuale adattamento della programmazione didattico-educativa ((, con conseguente inserimento nel piano dell'offerta formativa di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. Qualora cio' non fosse deliberato, le proposte sono soggette alle valutazioni di fattibilita' del consiglio di circolo o di istituto ai sensi del precedente comma 1.)). Tutte le proposte, complementari o integrative, debbono indicare le risorse finanziarie e il personale eventualmente necessario per la loro realizzazione. Alle iniziative possono essere destinate risorse disponibili nel bilancio delle istituzioni scolastiche, anche provenienti da contributi volontari e finalizzati delle famiglie. Questi ultimi sono iscritti nel bilancio dell'istituto, con vincolo di destinazione. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore il comitato studentesco di cui all'art. 13, comma 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1994, n. 297, integrato con i rappresentanti degli studenti nel consiglio di istituto, (( e nella consulta provinciale,)) formula proposte ed esprime pareri per tutte le attivita' disciplinate dal presente regolamento. (( Il comitato altresi' designa i rappresentanti degli studenti nell'organo di garanzia interno previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.)) Il comitato di cui al comma 4 adotta un regolamento interno di organizzazione dei propri lavori, anche per commissioni e gruppi, ed esprime un gruppo di gestione, coordinato da uno studente maggiorenne, che puo' assumere la responsabilita' della realizzazione e del regolare svolgimento di talune iniziative. Le iniziative di cui al presente regolamento, da realizzare o direttamente dalla scuola o mediante convenzioni con associazioni di studenti, devono favorire la familiarizzazione operativa dei giovani nei procedimenti relativi alla gestione e al controllo delle attivita'. Nelle iniziative gestite direttamente dalla scuola il comitato studentesco elabora un piano di realizzazione e gestione delle attivita', con preventivo di spesa da determinare nei limiti delle disponibilita' indicate dal consiglio di istituto e delle somme eventualmente raccolte con destinazione e con indicazione degli interventi necessari per l'attuazione del piano. Per la realizzazione delle iniziative il comitato studentesco puo' anche realizzare, previa autorizzazione del consiglio di istituto, attivita' di autofinanziamento, consistenti nella promozione di iniziative che non contrastino con le finalita' formative della scuola e non determinino inopportune forme di commercializzazione. Le somme ricavate da tali attivita' sono iscritte nel bilancio dell'istituto, con vincolo di destinazione. Alla eventuale partecipazione dei docenti e del personale A.T.A. alle iniziative di cui al presente regolamento si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 43 e 54 del CCNL del comparto scuola, secondo quanto previsto dal progetto dell'iniziativa, ovvero dalla convenzione. Nei limiti consentiti dalla disponibilita' di personale in esubero e secondo i criteri e le modalita' concordate nei contratti collettivi decentrati, potranno essere disposte utilizzazioni di docenti delle scuole di ogni ordine e grado, senza oneri per lo Stato, per finalita' di sostegno delle iniziative previste dal presente regolamento e delle iniziative ad esse collegate di orientamento, educazione motoria, fisica e sportiva, incremento del successo scolastico, nonche' per il recupero delle scolarita'. Le iniziative di cui al presente regolamento possono sempre essere sospese, in caso di urgenza, (( dal dirigente scolastico)), salva tempestiva ratifica del consiglio di circolo o d'istituto.

Testo vigente dal 25 aprile 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 aprile 2001

Confronto con la versione in vigore dal 18 giugno 1999 al 25 aprile 2001. 5 parole tolte, 88 parole aggiunte.

Le iniziative di cui al presente regolamento sono deliberate dal consiglio di circolo o di istituto che ne valuta la compatibilita' finanziaria eaggiunto: , sentito il collegio dei docenti, la coerenza con le finalita' formative dell'istituzione scolastica. Le iniziative complementari dell'iter formativo, … il necessario coordinamento con le attivita' curricolari e per l'eventuale adattamento della programmazione didattico-educativatolto: .aggiunto: , con conseguente inserimento nel piano dell'offerta formativa di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. Qualora cio' non fosse deliberato, le proposte sono soggette alle valutazioni di fattibilita' del consiglio di circolo o di istituto ai sensi del precedente comma 1.. Tutte le proposte, complementari o integrative, debbono indicare le risorse finanziarie e il … febbraio 1994, n. 297, integrato con i rappresentanti degli studenti nel consiglio di istituto, aggiunto: e nella consulta provinciale, formula proposte ed esprime pareri per tutte le attivita' disciplinate dal presente regolamento. Il comitato tolto: di aggiunto: altresi' designa i rappresentanti degli studenti nell'organo di garanzia interno previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249. Il comitato di cui al comma 4 adotta un regolamento interno di organizzazione dei propri lavori, … del CCNL del comparto scuola, secondo quanto previsto dal progetto dell'iniziativa, ovvero dalla convenzione. tolto: 9.bis. Nei limiti consentiti dalla disponibilita' di personale in esubero e secondo i criteri … di cui al presente regolamento possono sempre essere sospese, in caso di urgenza, dal tolto: capo d'istituto aggiunto: dirigente scolastico, salva tempestiva ratifica del consiglio di circolo o d'istituto.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-10-10;567~art4 · fonte del testo