Si conferma il termine di preavviso di giorni quindici di cui all'art. 11, comma 5, lettera g) della legge n. 93. Nel periodo che intercorre fra il giorno della proclamazione e la data dell'azione collettiva di astensione dal lavoro, si attiveranno le procedure di cui alle disposizioni contenute nel capo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/86 ed a quelle piu' definite per lo specifico comparto.

Testo vigente dal 11 febbraio 1988

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-28;567~cisas-art4 · fonte del testo