Art. 15 — Accordi decentrati
Nell'ambito, nei limiti e sulla base dei criteri stabiliti dal presente decreto, sono demandate alla negoziazione decentrata le seguenti materie:
- a)l'organizzazione del lavoro e la concessione in appalto di attivita' proprie dell'amministrazione nell'ambito della disciplina fissata dalla legge;
- b)la determinazione dei tempi e dei carichi funzionali di lavoro ed altre eventuali misure volte ad assicurare l'efficienza degli uffici;
- c)le proposte per la determinazione degli organici del personale nonche' la predisposizione dei progetti speciali occupazionali;
- d)la programmazione dell'orario di servizio, l'articolazione dell'orario di lavoro nonche' le modalita' di accertamento del suo rispetto;
- e)la individuazione dei soggetti destinatari delle maggiorazioni del compenso incentivante e dell'indennita' di reperibilita', ove prevista;
- f)le proposte per la formazione, l'addestramento e l'aggiornamento professionale, tenendo conto dei programmi e delle modalita' di svolgimento stabiliti dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione;
- g)le proposte per la determinazione del fabbisogno e l'utilizzazione del lavoro straordinario;
- h)l'individuazione delle misure per la sicurezza, la salubrita' e l'igiene dell'ambiente di lavoro, nonche' per l'utilizzazione delle strutture, dei locali e delle attrezzature;
- i)la mobilita' del personale;
- l)le proposte di programmi per l'introduzione di nuove tecnologie, intese ad ottenere un migliore rendimento dei servizi ed una migliore organizzazione del lavoro;
- m)la predisposizione dei progetti di produttivita' e l'individuazione dei destinatari dei relativi incentivi;
- n)i programmi per la realizzazione di servizi sociali da mettere a disposizione del personale;
- o)i criteri per la ripartizione dei benefici assistenziali nelle singole amministrazioni;
- p)proposte per l'attuazione di pari opportunita' attraverso piani di azioni positive in favore delle lavoratrici.
Testo vigente dal 11 luglio 1987
