(Attestato per svolgere il servizio di pronto soccorso e di emergenza a bordo degli aeromobili) 1. L'attestato per svolgere il servizio di pronto soccorso e di emergenza, salvo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 5, autorizza il titolare:

  • a)a svolgere, come attivita' professionale, nei servizi di trasporto aereo di linea e non di linea, secondo le norme di impiego ministeriali le seguenti funzioni:
  • 1)compiti di pronto soccorso;
  • 2)impiegare, in caso di emergenza, gli idonei mezzi esistenti a bordo;
  • 3)predisporre ed, eventualmente, effettuare l'evacuazione dell'aeromobile. 2. Per essere ammessi agli accertamenti di idoneita' per il conseguimento dell'attestato, occorre:
  • a)aver svolto, come allievo addetto al servizio di pronto soccorso e di emergenza, almeno 100 ore di volo secondo le modalita' prescritte dai programmi ministeriali;
  • b)avere seguito uno specifico corso d'addestramento in conformita' ai programmi ministeriali.

Testo vigente dal 20 gennaio 1989

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-11-18;566~art61 · fonte del testo