(Attestato per svolgere il servizio di pronto soccorso e di emergenza a bordo degli aeromobili) 1. L'attestato per svolgere il servizio di pronto soccorso e di emergenza, salvo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 5, autorizza il titolare:
- a)a svolgere, come attivita' professionale, nei servizi di trasporto aereo di linea e non di linea, secondo le norme di impiego ministeriali le seguenti funzioni:
- 1)compiti di pronto soccorso;
- 2)impiegare, in caso di emergenza, gli idonei mezzi esistenti a bordo;
- 3)predisporre ed, eventualmente, effettuare l'evacuazione dell'aeromobile. 2. Per essere ammessi agli accertamenti di idoneita' per il conseguimento dell'attestato, occorre:
- a)aver svolto, come allievo addetto al servizio di pronto soccorso e di emergenza, almeno 100 ore di volo secondo le modalita' prescritte dai programmi ministeriali;
- b)avere seguito uno specifico corso d'addestramento in conformita' ai programmi ministeriali.
Testo vigente dal 20 gennaio 1989
