Art. 30 — Giudizio medico
1. Il giudizio medico puo' essere di idoneita', ovvero di non idoneita'. 2. In caso di non idoneita' temporanea l'interessato puo' sottoporsi, prima dello scadere dei termini previsti dalla prognosi, ad una nuova visita medica presso lo stesso organo sanitario qualora l'infermita' o la lesione causa dell'inabilita' abbia avuto un esito tale da far ritenere al medico curante che l'interessato sia in grado di esercitare le attivita' consentite dall'attestato o dalla licenza.
Testo vigente dal 20 gennaio 1989
