Art. 27 — Visite mediche
1. Gli aspiranti al conseguimento ed i titolari di licenze ed attestati aeronautici devono sottoporsi a visita medica tendente ad accertare la loro idoneita' psicofisica, o la persistenza di tale idoneita'. La visita e' effettuata presso uno degli Uffici di Sanita' Marittima ed Aerea del Ministero della Sanita' - Servizio Assistenza Sanitaria al Personale Navigante - ((...)) o presso altri qualificati organi sanitari, autorizzati dal Ministro della Sanita', di concerto con il Ministro dei Trasporti, sentito il Ministro della Difesa. 2. Gli aspiranti al conseguimento ed i titolari di licenze od attestati devono fornire ogni informazione sanitaria utile ai fini dell'emissione del giudizio di idoneita' psicofisica. 3. Gli organi sanitari possono assumere ogni altra informazione sanitaria ritenuta utile ai fini dell'emissione del predetto giudizio, a prescindere dai dati forniti dall'interessato, purche' questi vi acconsenta. 4. Gli esami medici devono essere condotti in conformita' ai requisiti psicofisici fissati dall'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale (OACI) ed approvati con decreto del Ministro dei Trasporti di concerto con quello della Sanita', sentito il Ministro della Difesa.
Testo vigente dal 9 ottobre 2010
