Art. 29 — Classi di visite mediche
1. Le visite mediche sono di prima, di seconda e terza classe. 2. La visita medica di prima classe e' richiesta per tutte le licenze che autorizzano l'esercizio di attivita' professionali di volo o di paracadutismo. 3. La visita medica di seconda classe e' richiesta per tutti gli attestati e per le licenze che autorizzano l'esercizio di attivita' non professionali di volo o di paracadutismo. 4. La visita medica di terza classe e' richiesta per le licenze che autorizzano l'esercizio di attivita' connesse con i servizi a terra.
Testo vigente dal 20 gennaio 1989
