Art. 3
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 26 marzo 2001, n. 107.
Abrogato dal 25 aprile 2001
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 26 marzo 2001, n. 107.
Abrogato dal 25 aprile 2001
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1993
Confronto con la versione in vigore dal 4 febbraio 1993 al 25 aprile 2001. 352 parole tolte, 11 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: I valori delle marche previste dall'art. 20 del decreto ministeriale 30 ottobre 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 24 novembre 1973, fissati con decreto del Presidente della Repubblica n. 532 del 24 dicembre 1987, sono stabiliti nelle seguenti misure: per dichiarazioni per importazioni definitive, per esportazioni definitive, per temporanee importazioni e per temporanee esportazioni, per cauzioni merci estere, per introduzioni in deposito, per reimportazioni, per riesportazioni e per lasciapassare merci estere:
tolto: se il valore dichiarato della merce non supera L. 60.000.000 L. 1.300 se il valore suddetto supera lire 60.000.000 ma non L. 160.000.000 " 2.300 se il valore suddetto supera lire 160.000.000 ma non L. 300.000.000 " 5.750 se il valore suddetto supera lire 300.000.000 ma non L. 500.000.000 " 12.000 se il valore suddetto supera lire 500.000.000 " 23.150 Per manifesti di partenza e manifesti delle merci arrivate per nave: di stazza netta fino a 1.000 tonnellate L. 2.300 di stazza netta superiore a 1.000 tonnellate ma non a 5.000 tonnellate " 5.750 di stazza netta superiore a 5.000 tonnellate ma non a 10.000 tonnellate " 12.000 di stazza netta superiore a 10.000 tonnellate " 23.150 per ogni estratto di manifesto " 1.300 per manifesti di partenza e manifesti delle merci arrivate per aeromobili " 2.300 per ogni altra dichiarazione doganale o intervento ad essa inerente " 1.300 per ogni istanza " 2.300 Per i documenti di cui ai punti c), d), e), f) e g) dell'art. 20 del decreto ministeriale 30 ottobre 1973 il valore delle marche e' quello stabilito per le dichiarazioni doganali da essi sostituite o in essi comprese. Per ogni prestazione professionale non riferita a dichiarazione doganale, ivi compresi gli adempimenti di cui all'art. 7/1-sexies e 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito con legge n. 66 del 6 febbraio 1992: 5% sull'importo del corrispettivo fatturato mediante versamento sul conto corrente postale intestato al Fondo entro e non oltre sessanta giorni dall'emissione della fattura.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-30;561~art3 · fonte del testo
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