Art. 2
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 26 marzo 2001, n. 107.
Abrogato dal 25 aprile 2001
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 26 marzo 2001, n. 107.
Abrogato dal 25 aprile 2001
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1991
Confronto con la versione in vigore dal 31 gennaio 1991 al 25 aprile 2001. 93 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: L'importo del contributo globale annuo dovuto al Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali da ogni iscritto non puo' essere inferiore a L. 4.500.000, delle quali L. 3.000.000 dovute come contributo personale annuo e L. 1.500.000 dovute per contributo indiretto mediante applicazione di marche previdenziali su documenti doganali. Qualora il contributo indiretto risulti inferiore a L. 1.500.000 ciascun iscritto dovra' effettuare entro il 30 giugno dell'anno successivo al periodo contributivo un versamento integrativo del contributo personale fino al raggiungimento dell'importo di L. 4.500.000.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-12-22;446~art2 · fonte del testo
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