Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 novembre 2007

Confronto con la versione in vigore dal 4 febbraio 1993 al 24 novembre 2007. 384 parole tolte, 10 parole aggiunte in 10 capoversi.

tolto: Le carni di coniglio devono:

tolto: a) essere ottenute in uno stabilimento conforme ai requisiti generali del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503 e riconosciuto, ai fini del presente capo, conformemente ai sensi dell'art. 14;

tolto: b) essere carni di animali provenienti da un'azienda o zona che non forma oggetto di divieti per motivi di polizia sanitaria;

tolto: c) provenire da animali che siano stati sottoposti all'ispezione veterinaria ante mortem ad opera di un veterinario ufficiale, conformemente all'allegato I, capitolo I, e che in seguito a tale esame siano considerati atti alla macellazione;

tolto: d) essere state trattate in condizioni igieniche soddisfacenti analoghe a quelle previste nell'allegato I, capitolo V del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, eccettuate quelle di cui ai punti 28- bis e 28- ter;

tolto: e) essere sottoposte ad un'ispezione sanitaria post mortem effettuata da un veterinario ufficiale, conformemente all'allegato I, capitolo II del presente regolamento, e non presentino alcuna alterazione, salvo lesioni traumatiche sopravvenute poco prima della macellazione oppure malformazioni localizzate, sempre che sia accertato, eventualmente con opportune analisi di laboratorio, che non rendano la carcassa e le frattaglie inadatte al consumo umano o pericolose per la salute dell'uomo;

tolto: f) essere munite di bollo sanitario in conformita' all'allegato I, capitolo III. E' possibile secondo le procedure comunitarie, modificare o completare le disposizioni di detto capitolo, in particolare per tener conto dei vari modi di presentazione commerciali, purche' conformi alle norme di igiene;

tolto: g) essere conservate conformemente all'allegato I, capitolo IV dopo l'ispezione post mortem, in condizioni igieniche soddisfacenti, presso stabilimenti riconosciuti ai sensi dell'art. 14 o in depositi riconosciuti conformemente alla normativa comunitaria;

Mostra gli altri 2 capoversi cambiati

tolto: h) essere trasportate in condizioni igieniche soddisfacenti conformemente all'allegato I, capitolo V;

tolto: i) se si tratta di parti di carcassa o di carni dissossate, essere state ottenute in condizioni igieniche analoghe a quelle previste nel decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, in uno stabilimento riconosciuto ai sensi dell'art. 14. Le carni fresche di coniglio spedite verso il territorio di un altro Stato membro devono essere accompagnate da un certificato sanitario in originale rilasciato da un veterinario ufficiale all'atto della spedizione. Il certificato sanitario deve corrispondere al modello che figura nell'allegato II, deve essere redatto almeno nella lingua o nelle lingue del paese di destinazione e contenere le informazioni previste.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-30;559~art3 · fonte del testo