Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 novembre 2007

Confronto con la versione in vigore dal 25 febbraio 1998 al 24 novembre 2007. 730 parole tolte, 10 parole aggiunte in 12 capoversi.

tolto: Le carni di selvaggina d'allevamento provenienti da mammiferi terrestri selvatici biungulati devono rispondere ai requisiti di cui agli articoli 3 e 4, lettere da b) ad h), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312, a condizione che la mandria d'origine sia sottoposta ad un controllo veterinario periodico e non formi oggetto di restrizioni a seguito di indagine eseguita ai sensi dell'art. 11 o a seguito di ispezione veterinaria. Le modalita' di detto controllo sono stabilite dalla Comunita' europea. Gli animali in questione devono essere trattati in momenti diversi rispetto agli animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina. Il certificato sanitario che deve accompagnare le carni di cui al comma 1, deve essere conforme al modello che figura nell'allegato IV. Le carni provenienti da cinghiali d'allevamento o da altre spe- cie sensibili all'infestazione da trichine devono essere sottoposte ad un esame con il metodo della digestione conformemente alle disposizioni concernenti la ricerca delle trichine (trichinella spiralis) all'importazione dai paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina. In deroga a quanto disposto dal comma 1, il servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale competente per territorio puo' consentire la macellazione di selvaggina d'allevamento nel luogo d'origine se gli animali non possono essere trasportati, per evitare che chi li manipola corra dei rischi o per proteggere il benessere degli animali. Tale deroga puo' essere concessa se:

tolto: a) l'allevamento e' sottoposto ad un controllo veterinario periodico e non e' oggetto di restrizioni a seguito di indagine effettuata conformemente all'art. 12 o a seguito di ispezione veterinaria;

tolto: b) e' presentata domanda dal proprietario degli animali;

tolto: c) il servizio veterinario della unita' sanitaria locale competente per territorio viene informata in precedenza della data di macellazione di questi animali;

tolto: d) l'azienda dispone di un centro di raccolta degli animali selvatici in cui e' possibile effettuare un'ispezione ante mortem del gruppo da macellare;

tolto: e) l'azienda dispone di un locale adatto per la macellazione, la jugulazione ed il dissanguamento degli animali;

tolto: f) la macellazione mediante jugulazione e dissanguamento e' preceduta da uno stordimento effettuato alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni; il servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale puo' autorizzare la macellazione con palla in casi particolari;

tolto: g) gli animali macellati e dissanguati sono trasportati, sospesi, in condizioni igieniche soddisfacenti, verso un macello riconosciuto a norma del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312, il piu' rapidamente possibile dopo la macellazione; qualora la selvaggina macellata nel luogo dell'allevamento non possa essere portata entro un'ora in un macello riconosciuto conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312, essa deve essere trasportata in un contenitore o con un altro mezzo di trasporto in cui regni una temperatura compresa tra 0 ›C e 4 ›C. L'eviscerazione deve essere effettuata al piu' tardi tre ore dopo lo stordimento;

Mostra gli altri 4 capoversi cambiati

tolto: h) nel trasporto al macello gli animali macellati sono accompagnati da un attestato del servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale da cui risulti il risultato positivo dell'ispezione ante mortem, la corretta esecuzione del dissanguamento e l'ora della macellazione; tale attestato deve essere conforme al modello che figura nell'allegato. In attesa dell'adozione delle norme sanitarie applicabili alle carni riservate al mercato nazionale, il sindaco, in deroga a quanto disposto dal comma 1, puo' consentire che la macellazione di selvaggina grossa d'allevamento, il sezionamento ed il deposito delle carni siano effettuati in stabilimenti autorizzati per il mercato nazionale; tali carni non possono formare oggetto di scambi intracomunitari. Le carni di cui al comma 5 devono essere contrassegnate con un bollo sanitario, ad inchiostro o a fuoco, recante in caratteri perfettamenente leggibili le seguenti indicazioni, tenendo presente che i caratteri a stampa devono avere un'altezza di almeno 0,8 centimetri per le lettere e di un centimetro per le cifre e che, qualora porzioni di carni o di visceri siano posti in vendita in confezione originale, su di essi o sulle etichette devono essere riprodotte le diciture del bollo:

tolto: a) nella parte superiore, il nome del comune;

tolto: b) al centro, la sigla V.S.;

tolto: c) nella parte inferiore, la denominazione della ditta produttrice. Le carni di coniglio e di selvaggina di allevamento separate meccanicamente possono formare oggetto di scambi solo se sono state sottoposte, in precedenza, a un trattamento termico conformemente al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, e successive modifiche, nello stabilimento di origine o in qualsiasi altro stabilimento designato dall'unita' sanitaria locale competente.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-30;559~art6 · fonte del testo