[1]All'art. 2, primo comma, della legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modificazioni e integrazioni, le lettere e) ed i) sono sostituite dalle seguenti: " e) allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi: l'allevamento bovino che risponde alle condizioni indicate nell'allegato A, capitolo II lettera A, punti 1 o 1- bis;

  • i)zona indenne da epizoozia: la zona di un diametro di 20 km, entro la quale, secondo accertamenti ufficiali, non si e' avuto da almeno trenta giorni prima del carico:
  • 1)per gli animali della specie bovina: alcun caso di afta epizootica;
  • 2)per gli animali della specie suina: alcun caso di afta epizootica, di peste suina, di malattia vescicolare dei suini o di paralisi suina contagiosa (morbo di Teschen);". All'art. 2, primo comma, della legge 30 aprile 1976, n. 397, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: " n) regione: parte del territorio di superficie minima di 2000 km(Elevato al Quadrato) e comprendente almeno una delle seguenti circoscrizioni amministrative:

[2]- per il Belgio: Province/Provincie, - per la Germania: Regierungbezirk, - per la Danimarca: Amt o isola, - per la Francia: Departement, - per l'Italia: Provincia, - per il Lussemburgo: - per i Paesi Bassi: Provincie, - per il Regno Unito: - per l'Inghilterra, il Galles e l'Irlanda del Nord: County, - per la Scozia: District o Island Area, - per l'Islanda: County;

  • o)azienda ufficialmente indenne da peste suina, un'azienda:
  • 1)in cui non si sono accertati casi di peste suina almeno negli ultimi dodici mesi;
  • 2)in cui non sono presenti suini vaccinati contro la peste suina negli ultimi dodici mesi;
  • 3)in cui la vaccinazione contro la peste suina non e' stata autorizzata da almeno dodici mesi;
  • 4)che si trovi al centro di una zona con un raggio di 2 km in cui la peste suina, non sia stata accertata almeno negli ultimi dodici mesi;
  • p)Stato membro o regione ufficialmente indenne da peste suina, uno Stato membro o una regione:
  • 1)in cui non si sono accertati casi di peste suina almeno negli ultimi dodici mesi;
  • 2)in cui la vaccinazione contro la peste suina non e' stata autorizzata da almeno dodici mesi;
  • 3)in cui le aziende non presentano suini vaccinati contro la peste suina negli ultimi dodici mesi;
  • q)Stato membro, regione o azienda indenne da peste suina, uno Stato membro, una regione o un'azienda in cui non si sono accertati casi di peste suina almeno negli ultimi dodici mesi;
  • r)allevamento indenne da leucosi bovina enzootica: un allevamento che soddisfa le condizioni previste all'allegato G, capitolo I, lettera A;
  • s)Stato membro o regione indenne da leucosi bovina enzootica: una regione o uno Stato membro che soddisfa i requisiti fissati nell'allegato G, capitolo I, lettera B.".

Testo vigente dal 19 marzo 1992

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-01;230~art1 · fonte del testo