All'art. 16, primo comma, della legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

  • a)al numero 5, tra le parole: "animali" e "devono" sono inserite le seguenti: ", se di eta' superiore a 30 giorni,";
  • b)dopo il numero 6 sono inseriti i seguenti: "7) bovini che non sono stati sottoposti alla sieroagglutinazione prescritta ai punti 5) e 6), purche' soddisfino le seguenti condizioni:
  • a)se si tratta di bovini destinati alla produzione di carne: siano di eta' inferiore a quarantadue giorni o siano stati castrati in eta' inferiore a quattro mesi e siano inoltrati sotto controllo ufficiale, passando se necessario attraverso un centro di svezzamento, verso un'azienda di ingrasso autorizzata da cui possano uscire soltanto per essere macellati;
  • b)se si tratta di bovini da macello: siano inoltrati sotto controllo ufficiale direttamente al macello;
  • 8)suini da allevamento e da produzione, vaccinati contro la peste suina, in deroga all'art. 7 e fino al 31 dicembre 1991.".

Testo vigente dal 19 marzo 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-01;230~art7 · fonte del testo