All'art. 16, primo comma, della legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
- a)al numero 5, tra le parole: "animali" e "devono" sono inserite le seguenti: ", se di eta' superiore a 30 giorni,";
- b)dopo il numero 6 sono inseriti i seguenti: "7) bovini che non sono stati sottoposti alla sieroagglutinazione prescritta ai punti 5) e 6), purche' soddisfino le seguenti condizioni:
- a)se si tratta di bovini destinati alla produzione di carne: siano di eta' inferiore a quarantadue giorni o siano stati castrati in eta' inferiore a quattro mesi e siano inoltrati sotto controllo ufficiale, passando se necessario attraverso un centro di svezzamento, verso un'azienda di ingrasso autorizzata da cui possano uscire soltanto per essere macellati;
- b)se si tratta di bovini da macello: siano inoltrati sotto controllo ufficiale direttamente al macello;
- 8)suini da allevamento e da produzione, vaccinati contro la peste suina, in deroga all'art. 7 e fino al 31 dicembre 1991.".
Testo vigente dal 19 marzo 1992
