Art. 29 — Disposizioni particolari

Per particolari esigenze connesse al funzionamento del Nucleo elicotteri e del Centro di telecomunicazione nazionale, i materiali acquistati dagli uffici centrali dell'Amministrazione possono essere assegnati anche temporaneamente in sedi distaccate sul territorio. In tal caso i materiali temporaneamente assegnati, rimangono in carico nei conti giudiziali dei consegnatari indicati nel precedente articolo 28, comma 1, lettere b) e c), ma sono dati in consegna ad appositi agenti, responsabili per debito di vigilanza, nominati dal titolare dell'ufficio presso cui sono in servizio, che rispondono della consistenza e della conservazione dei materiali ad essi affidati e ne dimostrano i movimenti ai consegnatari per debito di custodia dai quali ricevono i materiali stessi, con l'osservanza delle istruzioni impartite dalla Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi. I consegnatari per debito di custodia, di cui al predetto articolo 28, comma 1, lettere b) e c), non rispondono delle perdite e dei danni causati ai materiali se non limitatamente ai fatti ad essi imputabili per colpa o negligenza, atteso che gli stessi materiali, pur essendo compresi nelle proprie contabilita', sono affidati ad altri agenti consegnatari per debito di vigilanza.

Testo vigente dal 28 marzo 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-12-16;550~art29 · fonte del testo