Art. 3 — Funzioni e compiti delle direzioni regionali ed interregionali

Le direzioni di cui al comma 1 dell'articolo 2 sono uffici di livello dirigenziale generale e svolgono in sede locale funzioni e compiti operativi e tecnici spettanti allo Stato in materia di soccorso pubblico, prevenzione incendi ed altri compiti assegnati dalla normativa vigente, nonche' i compiti operativi e tecnici del Corpo nazionale in materia di protezione e di difesa civile. I compiti di organizzazione, indirizzo ((, coordinamento e controllo)) in relazione alle funzioni di cui al comma 1 spettano al Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile ((, di seguito denominato: "Dipartimento")). (( Alle direzioni regionali e interregionali, fermi restando i compiti di organizzazione, indirizzo, coordinamento e controllo del Dipartimento, sono attribuiti, oltre ai compiti gia' previsti dalla normativa vigente per gli ispettorati regionali, le funzioni ed i compiti di seguito indicati:

  • a)pianificazione e coordinamento delle attivita' di soccorso pubblico, anche in ambito aeroportuale e portuale, di prevenzione incendi, di difesa civile e di protezione civile per gli aspetti di competenza previsti dalle disposizioni vigenti;
  • b)coordinamento generale, mediante le sale operative regionali, dell'attivita' operativa per la gestione di interventi complessi che necessitano dell'integrazione di risorse umane, logistiche e strumentali di piu' comandi provinciali ovvero dell'attivazione dei nuclei specialistici al di fuori dei relativi ambiti provinciali di servizio. Nell'esercizio del coordinamento, le Direzioni regionali e interregionali assicurano l'efficienza del dispositivo di soccorso pubblico, anche mediante l'invio, previa comunicazione al Dipartimento, di personale, mezzi e attrezzature disponibili presso i comandi provinciali ad altri comandi provinciali della regione, in relazione alle specifiche esigenze operative;
  • c)organizzazione, gestione e coordinamento operativo della colonna mobile regionale in raccordo con il Dipartimento;
  • d)coordinamento delle componenti specialistiche e specializzate del Corpo nazionale che operano nel territorio di competenza, anche ai fini del raccordo con il Dipartimento;
  • e)gestione delle risorse umane assegnate in ambito regionale, con specifico riferimento:
  • 1)alla gestione funzionale delle componenti specialistiche e specializzate del Corpo nazionale, dipendenti dai comandi provinciali della regione;
  • 2)alla ripartizione del personale discontinuo, destinato dal Dipartimento, tra i comandi provinciali della regione, che provvedono ai richiami in relazione alle risorse assegnate;
  • 3)ai trasferimenti temporanei del personale in ambito regionale, per motivi di servizio o familiari, d'intesa con i comandi provinciali e previo assenso del Dipartimento. I trasferimenti hanno durata non superiore a sessanta giorni, prorogabile per una sola volta, fatta salva la facolta' di revoca da parte del Dipartimento;
  • 4)all'autorizzazione all'invio in missione del personale in ambito regionale per esigenze di servizio, fino ad un massimo di tre giorni, prorogabile per una sola volta;
  • 5)alla gestione dei servizi di assistenza previdenziale e contributiva del personale in ambito regionale;
  • f)gestione delle risorse finanziarie, logistiche e strumentali, con specifico riferimento:
  • 1)alla temporanea dislocazione, in caso di necessita', di mezzi, attrezzature e beni strumentali nell'ambito dei comandi provinciali della regione, d'intesa con i comandi provinciali interessati e previa comunicazione al Dipartimento, che, in ragione di sopravvenute disponibilita', puo' ordinarne la riallocazione;
  • 2)all'espletamento, su delega del Dipartimento, delle procedure contrattuali per l'acquisto di beni e la fornitura di servizi riguardanti piu' comandi provinciali della regione;
  • 3)alla gestione dei servizi amministrativi per la liquidazione delle competenze accessorie del personale assegnato in ambito regionale;
  • 4)alla gestione, in ambito regionale, di servizi tecnici, logistici, informatici e di manutenzione, individuati dal Dipartimento, nell'ambito delle risorse assegnate;
  • 5)al rinnovo delle patenti di guida per automezzi e natanti targati VF;
  • g)monitoraggio dell'attivita' di prevenzione incendi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
  • h)coordinamento e raccordo dei comandi provinciali nella individuazione di nuovi presidi permanenti e volontari;
  • i)gestione dei nuclei specialistici di assistenza alle aziende in materia di miglioramento della sicurezza antincendio sui luoghi di lavoro, previsti dall'articolo 46, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  • l)pianificazione e coordinamento, in attuazione delle direttive del Dipartimento, dell'attivita', che esercita anche attraverso i poli didattici territoriali, di formazione, da effettuarsi in ambito regionale, e di addestramento, da svolgersi in sede provinciale;
  • m)impulso all'attivita' di mappatura dei rischi, nonche' predisposizione e gestione dei piani interprovinciali di intervento di soccorso pubblico;
  • n)preparazione e direzione operativa di esercitazioni di difesa civile e protezione civile di carattere regionale;
  • o)pianificazione, organizzazione e gestione delle reti regionali di telecomunicazione ed informatiche del Corpo nazionale, compresa la rete di rilevamento della radioattivita' ambientale;
  • p)coordinamento dell' attivita' di vigilanza svolta dai comandi provinciali in materia di sicurezza antincendi sui luoghi di lavoro;
  • q)svolgimento di ogni altro compito espressamente delegato dal Dipartimento. ))

Testo vigente dal 29 settembre 2012

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Che cosa è cambiato dal 29 settembre 2012

Confronto con la versione in vigore dal 14 febbraio 2003 al 29 settembre 2012. 205 parole tolte, 558 parole aggiunte in 27 capoversi.

… nazionale in materia di protezione e di difesa civile. I compiti di organizzazione, indirizzo tolto: e coordinamentoaggiunto: , coordinamento e controllo in relazione alle funzioni di cui al comma 1 spettano al Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civileaggiunto: , di seguito denominato: "Dipartimento". Alle direzioni regionali tolto: ed interregionali aggiunto: e interregionali, fermi restando i compiti di organizzazione, indirizzo, coordinamento e controllo del Dipartimento, sono attribuiti, oltre ai compiti gia' tolto: espressamente previsti dalla normativa vigente per gli ispettorati regionali, le funzioni ed i compiti di seguito indicati:

a) pianificazione e coordinamento tolto: degli obiettivi assegnati ai comandi provinciali, anche ai fini della ripartizione delle risorse economiche, umane e strumentali;

tolto: b) pianificazione e coordinamento delle aggiunto: delle attivita' di soccorso pubblicoaggiunto: , anche in ambito aeroportuale e portuale, aggiunto: di prevenzione incendi, aggiunto: di difesa civile e aggiunto: di protezione civile per gli aspetti di competenza previsti dalle disposizioni vigenti tolto: e da espletarsi in sede perifericaaggiunto: ;

aggiunto: b) coordinamento generale, mediante le sale operative regionali, dell'attivita' operativa per la gestione di interventi complessi che necessitano dell'integrazione di risorse umane, logistiche e strumentali di piu' comandi provinciali ovvero dell'attivazione dei nuclei specialistici al di fuori dei relativi ambiti provinciali di servizio. Nell'esercizio del coordinamento, le Direzioni regionali e interregionali assicurano l'efficienza del dispositivo di soccorso pubblico, anche mediante l'invio, previa comunicazione al Dipartimento, di personale, mezzi e attrezzature disponibili presso i comandi provinciali ad altri comandi provinciali della regione, in relazione alle specifiche esigenze operative;

c) tolto: coordinamento aggiunto: organizzazione, gestione e coordinamento operativo della colonna mobile regionale in raccordo con il Dipartimento;

aggiunto: d) coordinamento delle componenti specialistiche aggiunto: e specializzate del Corpo nazionale che operano tolto: in sede periferica, compresi il coordinamento operativo e la direzione dell'attivita' del personale del settore aereonavigante previsto nel Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del Comparto del personale dipendente dalle aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000, anche ai fini del raccordo con l'Amministrazione centrale aggiunto: nel territorio di competenza, anche ai fini del raccordo con il Dipartimento;

aggiunto: e) gestione delle risorse umane assegnate in ambito regionale, con specifico riferimento:

aggiunto: 1) alla gestione funzionale delle componenti specialistiche e specializzate del Corpo nazionale, dipendenti dai comandi provinciali della regione;

Mostra gli altri 19 capoversi cambiati

aggiunto: 2) alla ripartizione del personale discontinuo, destinato dal Dipartimento, tra i comandi provinciali della regione, che provvedono ai richiami in relazione alle risorse assegnate;

aggiunto: 3) ai trasferimenti temporanei del personale in ambito regionale, per motivi di servizio o familiari, d'intesa con i comandi provinciali e previo assenso del Dipartimento. I trasferimenti hanno durata non superiore a sessanta giorni, prorogabile per una sola volta, fatta salva la facolta' di revoca da parte del Dipartimento;

aggiunto: 4) all'autorizzazione all'invio in missione del personale in ambito regionale per esigenze di servizio, fino ad un massimo di tre giorni, prorogabile per una sola volta;

aggiunto: 5) alla gestione dei servizi di assistenza previdenziale e contributiva del personale in ambito regionale;

aggiunto: f) gestione delle risorse finanziarie, logistiche e strumentali, con specifico riferimento:

aggiunto: 1) alla temporanea dislocazione, in caso di necessita', di mezzi, attrezzature e beni strumentali nell'ambito dei comandi provinciali della regione, d'intesa con i comandi provinciali interessati e previa comunicazione al Dipartimento, che, in ragione di sopravvenute disponibilita', puo' ordinarne la riallocazione;

tolto: d) rappresentanza in sede regionale dell'amministrazione centrale nelle relazioni sindacali concernenti il Corpo nazionale ivi compresa la presidenza della delegazione trattante per la contrattazione integrativa perifericaaggiunto: 2) all'espletamento, su delega del Dipartimento, delle procedure contrattuali per l'acquisto di beni e la fornitura di servizi riguardanti piu' comandi provinciali della regione;

aggiunto: 3) alla gestione dei servizi amministrativi per la liquidazione delle competenze accessorie del personale assegnato in ambito regionale;

tolto: e) in attuazione delle direttive del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile,aggiunto: 4) alla gestione, in ambito regionale, di servizi tecnici, logistici, informatici e di manutenzione, individuati dal Dipartimento, nell'ambito delle risorse assegnate;

aggiunto: 5) al rinnovo delle patenti di guida per automezzi e natanti targati VF;

aggiunto: g) monitoraggio dell'attivita' di prevenzione incendi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

aggiunto: h) coordinamento e raccordo dei comandi provinciali nella individuazione di nuovi presidi permanenti e volontari;

aggiunto: i) gestione dei nuclei specialistici di assistenza alle aziende in materia di miglioramento della sicurezza antincendio sui luoghi di lavoro, previsti dall'articolo 46, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

aggiunto: l) pianificazione e coordinamento tolto: della formazioneaggiunto: , in attuazione delle direttive del Dipartimento, dell'attivita', che esercita anche attraverso i poli didattici territoriali, di formazione, da effettuarsi in ambito regionale tolto: del personale permanente e volontario e delle attivita' di addestramentoaggiunto: , e di addestramento, da svolgersi in sede provinciale;

tolto: faggiunto: m) impulso all'attivita' di mappatura dei rischi, nonche' predisposizione e gestione dei piani interprovinciali di intervento di soccorso pubblico;

aggiunto: n) preparazione e direzione operativa di esercitazioni di difesa civile e protezione civile di carattere regionale;

aggiunto: o) pianificazione, organizzazione e gestione delle reti regionali di telecomunicazione ed informatiche del Corpo nazionale, compresa la rete di rilevamento della radioattivita' ambientaletolto: , fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di cui all'articolo 104 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e del Ministero delle comunicazioni in materia di ripartizione ed assegnazione delle frequenze;

tolto: g) coordinamento sull'applicazione della normativaaggiunto: p) coordinamento dell' attivita' di vigilanza svolta dai comandi provinciali in materia di sicurezza tolto: e di igiene aggiunto: antincendi sui luoghi di lavoro tolto: da parte dei comandi provinciali;

tolto: haggiunto: q) svolgimento di ogni altro compito espressamente delegato dal Dipartimento tolto: dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-12-23;314~art3 · fonte del testo