Art. 30 — Scritture

Tutti i consegnatari sono tenuti alla compilazione dell'inventario, di un registro contenente tutte le movimentazioni dei beni e di un registro di carico e scarico per i beni di facile consumo. I consegnatari possono avvalersi anche di altre scritture sussidiarie, che possono consistere in registri o schede.

Testo vigente dal 28 marzo 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-12-16;550~art30 · fonte del testo