Art. 30 — Scritture
Tutti i consegnatari sono tenuti alla compilazione dell'inventario, di un registro contenente tutte le movimentazioni dei beni e di un registro di carico e scarico per i beni di facile consumo. I consegnatari possono avvalersi anche di altre scritture sussidiarie, che possono consistere in registri o schede.
Testo vigente dal 28 marzo 2000
