Art. 13 — Disposizioni transitorie
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 27 marzo 2001, n. 178.
Abrogato dal 10 giugno 2001
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 27 marzo 2001, n. 178.
Abrogato dal 10 giugno 2001
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2000
Confronto con la versione in vigore dal 21 marzo 2000 al 10 giugno 2001. 85 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Fino all'adozione del decreto ministeriale di individuazione del nuovo assetto degli uffici di livello dirigenziale del Ministero, ciascuno dei nuovi servizi operera' avvalendosi degli esistenti uffici dirigenziali e non dirigenziali con competenze prevalenti nei rispettivi settori di attribuzione. Restano ferme, nelle more dell'emanazione del regolamento di organizzazione richiamato all'articolo 1, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306, non incompatibili con le disposizioni del presente regolamento, nonche' le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1991, n. 438.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 27 MARZO 2001, N. 178
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-12-03;549~art13 · fonte del testo
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