Art. 1 — Definizioni
Ai fini del presente regolamento, si intende per:
- a)"autorita' competente", i direttori degli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Milano e di Venezia, individuati quali sedi di esame per il conseguimento dei titoli professionali dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 dell'11 giugno 1959, e successive modifiche e integrazioni, e incaricati del rilascio del certificato per la conduzione di navi nel settore della navigazione interna;
- b)"conduttore di navi", la persona che assume il comando per la conduzione della nave sulle idrovie degli Stati membri dell'Unione europea e che e' responsabile della navigazione a bordo;
- c)"membro del personale di coperta", una persona che regolarmente partecipa alla conduzione ed alla tenuta del timone di una nave per la navigazione interna.
Testo vigente dal 22 febbraio 2000
