Art. 1 — Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

  • a)"autorita' competente", i direttori degli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Milano e di Venezia, individuati quali sedi di esame per il conseguimento dei titoli professionali dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 dell'11 giugno 1959, e successive modifiche e integrazioni, e incaricati del rilascio del certificato per la conduzione di navi nel settore della navigazione interna;
  • b)"conduttore di navi", la persona che assume il comando per la conduzione della nave sulle idrovie degli Stati membri dell'Unione europea e che e' responsabile della navigazione a bordo;
  • c)"membro del personale di coperta", una persona che regolarmente partecipa alla conduzione ed alla tenuta del timone di una nave per la navigazione interna.

Testo vigente dal 22 febbraio 2000

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-12-18;545~art1 · fonte del testo