Art. 2 — Certificato

E' istituito il certificato per la conduzione di navi per il trasporto di merci di persone nel settore della navigazione interna, di seguito denominato "certificato". Il "certificato" e' conforme al modello comunitario di cui all'allegato 1. Il "certificato" e' rilasciato dall'autorita' competente di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a). Il "certificato" puo' essere dei seguenti tipi:

  • a)certificato A: valido per tutte le idrovie degli Stati membri dell'Unione europea, ad eccezione delle idrovie per le quali e' richiesta la patente di battelliere del Reno ai sensi della convenzione riveduta per la navigazione del Reno, firmata a Mannheim il 17 ottobre 1868;
  • b)certificato B: valido per tutte le idrovie degli Stati membri dell'Unione europea, ad eccezione delle idrovie a carattere marittimo previste nell'allegato 2 della direttiva 91/672/CEE del Consiglio del 16 dicembre 1991 e delle idrovie per le quali e' richiesta la patente di battelliere del Reno, ai sensi della convenzione di cui alla lettera a). I certificati di conduzione soggetti a riconoscimento reciproco ai sensi dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 24, di attuazione della direttiva 91/672/CEE, restano validi senza obbligo di sostituzione se rilasciati entro il 6 aprile 1998.

Testo vigente dal 22 febbraio 2000

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-12-18;545~art2 · fonte del testo