Ai fini del presente decreto, si intende per:

  • a)Amministrazione: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
  • b)autorita' competenti: gli Uffici della Motorizzazione civile;
  • c)organismo di classificazione autorizzato: l'organismo tecnico riconosciuto ai sensi dell'allegato VII;
  • d)certificato comunitario per la navigazione interna: un certificato rilasciato ad una unita' navale dall'autorita' competente, ovvero, dalla rispettiva autorita' competente di ogni Stato membro, che attesta la conformita' ai requisiti tecnici stabiliti dalla direttiva 2006/87/CE nella sua versione aggiornata;
  • e)navigazione interna: la navigazione effettuata in acque diverse da quelle marittime;
  • f)unita' navale: qualsiasi nave o galleggiante;
  • g)nave nuova: una unita' navale la cui chiglia sia stata impostata, o che si trovi a un equivalente stadio di costruzione, dopo il 30 dicembre 2008. Per equivalente stadio di costruzione si intende lo stadio in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
  • 1)ha inizio la costruzione identificabile con una unita' navale specifica;
  • 2)ha avuto inizio, per quella determinata unita' navale, la sistemazione in posto di almeno dieci tonnellate o del cinque per cento della massa stimata di tutto il materiale strutturale, assumendo il minore di questi due valori;
  • h)nave esistente: una unita' navale che non sia una nave nuova;
  • i)nave della navigazione marittima: una unita' navale certificata per la navigazione marittima;
  • l)nave della navigazione interna: una unita' navale destinata esclusivamente o principalmente alla navigazione interna;
  • m)nave da passeggeri: una nave che trasporti piu' di dodici passeggeri, oltre all'equipaggio;
  • n)nave traghetto (ro-ro/cargo): nave munita di attrezzature particolari che la rendono atta al trasporto di rotabili ferroviari o veicoli stradali con imbarco degli stessi sulle proprie ruote, con imbarco di un numero di passeggeri non superiore a dodici;
  • o)nave traghetto-passeggeri (ro-ro/pax): nave munita di attrezzature particolari che la rendono atta al trasporto di rotabili ferroviari o veicoli stradali con imbarco degli stessi sulle proprie ruote, con imbarco di un numero di passeggeri superiore a dodici;
  • p)rimorchiatore: una nave appositamente costruita per le operazioni di rimorchio;
  • q)spintore: una nave appositamente costruita per provvedere alla propulsione a spinta di un convoglio;
  • r)formazione di coppia: un insieme di unita' navali accoppiate lateralmente in modo rigido, nessuna delle quali e' collocata davanti a quella che provvede alla propulsione dell'insieme stesso.

Testo vigente dal 20 marzo 2009

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-02-24;22~art2 · fonte del testo