Art. 2 — Ambito di applicazione

((Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli uffici all'estero di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a).)) Gli istituti italiani di cultura sono disciplinati dalla normativa specifica. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 19 NOVEMBRE 2021, N. 211)).

Testo vigente dal 26 dicembre 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 dicembre 2021

Confronto con la versione in vigore dal 13 aprile 2010 al 26 dicembre 2021. 63 parole tolte, 22 parole aggiunte.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano tolto: alle rappresentanze diplomatiche ed agli uffici consolari di I categoria, costituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, di seguito denominati: «uffici all'estero». aggiunto: agli uffici all'estero di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a). Gli istituti italiani di cultura sono disciplinati dalla normativa specifica. tolto: La gestione dei fondi per attivita' di cooperazione allo sviluppo trasferiti ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, e' disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 25 aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 19 NOVEMBRE 2021, N. 211.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-02-01;54~art2 · fonte del testo