L'operazione di accreditamento degli stipendi e degli altri assegni fissi continuativi deve aver luogo alle stesse date stabilite dal decreto ministeriale 4 marzo 1989, citato nelle premesse, per i pagamenti in contanti, con la contemporanea disponibilita' per il creditore del corrispondente importo. I relativi titoli di spesa sono estinti con tre giorni lavorativi di anticipo rispetto a quelli fissati per l'accreditamento.

Testo vigente dal 10 settembre 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-08-08;533~art4 · fonte del testo