L'operazione di accreditamento degli stipendi e degli altri assegni fissi continuativi deve aver luogo alle stesse date stabilite dal decreto ministeriale 4 marzo 1989, citato nelle premesse, per i pagamenti in contanti, con la contemporanea disponibilita' per il creditore del corrispondente importo. I relativi titoli di spesa sono estinti con tre giorni lavorativi di anticipo rispetto a quelli fissati per l'accreditamento.
Testo vigente dal 10 settembre 1994
