Art. 4
Il pagamento per contanti ovvero l'accreditamento nei circuiti bancario o postale delle rate, anche arretrate, di pensioni e di assegni viene effettuato, per qualsiasi importo, a partire dal giorno 5 di ogni mese. Qualora la data prefissata cada in giorno non lavorativo, il pagamento e' anticipato al giorno lavorativo immediatamente precedente.
Testo vigente dal 25 giugno 2002
