I titoli di spesa di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21, nonche' quelli relativi alle competenze accessorie, possono essere estinti, in via continuativa, anche mediante accreditamento sulla carta nominativa. Il pagamento delle pensioni I.N.P.S. e di Stato, nonche' delle pensioni, degli assegni e delle indennita' erogate da altre amministrazioni pubbliche e da altri enti, puo' essere effettuato mediante accreditamento sulla carta nominativa.

Testo vigente dal 10 settembre 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-08-08;533~art2 · fonte del testo